Art. 5 
 
                 Tavolo di coordinamento permanente 
 
  1. Presso la ripartizione  provinciale  competente  in  materia  di
politiche sociali e' istituito il tavolo di coordinamento permanente,
coordinato  dall'ufficio  provinciale  competente   in   materia   di
interventi di contrasto e prevenzione della violenza  di  genere,  al
fine di favorire la piena integrazione delle politiche e delle misure
a favore delle donne vittime di violenza. 
  2. Il tavolo di coordinamento permanente e' composto da: 
    a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale di cui  al
comma  1  o  un  suo  delegato/una  sua  delegata,  con  funzioni  di
coordinamento; 
    b) tre persone designate dalla rete provinciale dei servizi «Case
delle donne» di cui all'art. 6; 
    c) le persone di cui all'art. 7; 
    d) una persona designata dalla  Commissione  provinciale  per  le
pari opportunita' per le donne e una  designata  dal  Servizio  donna
della Provincia; 
    e)  una  persona  designata  dalla  Garante  per   l'infanzia   e
l'adolescenza. 
  3. Il tavolo di coordinamento permanente svolge  le  funzioni  e  i
compiti indicati di seguito: 
    a) ha funzioni consultive e propositive; 
    b)  rileva  le  criticita'  e  i  bisogni  espressi  dalle   reti
territoriali; 
    c) definisce un piano provinciale triennale con le azioni  e  gli
interventi  di  cui  alla  presente  legge,  con  relative  coperture
finanziarie, da sottoporre all'approvazione alla Giunta provinciale; 
    d) elabora i protocolli d'intesa e i protocolli operativi per una
buona collaborazione intersettoriale; 
    e) monitora l'applicazione della presente legge. 
  4. La realizzazione dei compiti di cui al comma  3  si  concretizza
attraverso l'istituzione di tavoli tematici, con il coinvolgimento di
ulteriori  esperti  ed  esperte,  la  cui  durata  e'  funzionale  al
raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 
  5. Il tavolo di coordinamento permanente  viene  convocato,  almeno
due volte all'anno, dall'ufficio provinciale di cui al comma 1. 
  6. La Giunta provinciale stabilisce le modalita'  di  funzionamento
del tavolo di coordinamento permanente e dei tavoli tematici. 
  7. Ai componenti del  tavolo  di  coordinamento  permanente  e  dei
tavoli tematici non spetta alcun compenso o rimborso spese.