Art. 6 Rete provinciale dei servizi «Casa delle donne» 1. I servizi «Casa delle donne» presenti sul territorio provinciale operano in rete e si riuniscono regolarmente. 2. La rete provinciale dei servizi «Casa delle donne» e' competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere ed e' un luogo di confronto, scambio di informazioni, condivisione di esperienze ed elaborazione di progetti comuni. 3. La rete svolge una funzione propositiva e critica al fine di contrastare la cultura della violenza e rendere visibili i bisogni delle donne e dei loro figli e delle loro figlie. 4. La rete designa le referenti per il tavolo di coordinamento permanente di cui all'art. 5. 5. Il funzionamento della rete e' disciplinato secondo modalita' condivise e formalizzate, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e dei loro figli e delle loro figlie in carico ai servizi «Casa delle donne».