Art. 6 
 
           Rete provinciale dei servizi «Casa delle donne» 
 
  1. I servizi «Casa delle donne» presenti sul territorio provinciale
operano in rete e si riuniscono regolarmente. 
  2. La rete provinciale dei servizi «Casa delle donne» e' competente
in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di
genere  ed  e'  un  luogo  di  confronto,  scambio  di  informazioni,
condivisione di esperienze ed elaborazione di progetti comuni. 
  3. La rete svolge una funzione propositiva e  critica  al  fine  di
contrastare la cultura della violenza e rendere  visibili  i  bisogni
delle donne e dei loro figli e delle loro figlie. 
  4. La rete designa le referenti  per  il  tavolo  di  coordinamento
permanente di cui all'art. 5. 
  5. Il funzionamento della rete e'  disciplinato  secondo  modalita'
condivise  e  formalizzate,  nel  rispetto   della   riservatezza   e
dell'anonimato delle donne e dei loro figli e delle  loro  figlie  in
carico ai servizi «Casa delle donne».