Art. 8 
 
                   Rete territoriale antiviolenza 
 
  1. Ogni ente gestore dei servizi sociali istituisce e coordina  una
rete territoriale  antiviolenza,  in  collaborazione  con  il  centro
antiviolenza del proprio territorio. Qualora nel territorio dell'ente
gestore non  sia  presente  un  centro  antiviolenza,  l'ente  dovra'
richiedere la collaborazione di uno dei centri antiviolenza esistenti
sul territorio  provinciale,  mettendo  a  disposizione  le  relative
risorse. 
  2. Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete  stabile
di collegamento, ogni comune nomina una persona referente in  materia
di  violenza  di  genere.  La  nomina   e'   comunicata   all'ufficio
provinciale di cui all'art. 5, comma 1. 
  3.  Nella  rete  territoriale  antiviolenza  sono  rappresentati  i
diversi attori del pubblico e del privato attivi a livello locale. La
rete  puo'  coinvolgere  anche  istituzioni  che  operano  a  livello
provinciale, nonche' promuovere il coinvolgimento  di  donne  con  un
vissuto di violenza. 
  4.  La  rete  persegue,  nel   proprio   ambito   territoriale   di
riferimento, le seguenti finalita': 
    a) promuovere la conoscenza  reciproca  e  condividere  modalita'
operative tra i diversi attori della rete; 
    b) sviluppare un linguaggio comune; 
    c) proporre interventi di prevenzione e contrasto della  violenza
di genere; 
    d) raccogliere dati sul fenomeno della violenza di genere; 
    e) organizzare attivita' di formazione e di sensibilizzazione sul
tema della violenza di genere. 
  5. Il funzionamento della rete e'  disciplinato  secondo  modalita'
condivise e formalizzate.