Art. 2 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a)  i  commi  1,  2,  3  e  3-bis  dell'art.  8-bis  della  legge
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche; 
    b) l'art. 51 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10; 
    c) il secondo  periodo  del  comma  1  e  il  comma  2  dell'art.
8-septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e  successive
modifiche.