Art. 2 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche; b) l'art. 51 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10; c) il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell'art. 8-septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.