Art. 100 
 
        Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/1987 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo  4  della  legge  regionale  5/1987  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. La nomina del direttore sanitario  dev'essere  comunicata  alla
struttura regionale competente in materia ed all'ASL in cui  ha  sede
la  struttura  che  provvede  alle   verifiche   sul   possesso   dei
requisiti.».