Art. 101 
 
       Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 55/1987 
 
  1. Al  settimo  comma  dell'articolo  4  della  legge  regionale  5
novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di  analisi  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  febbraio
1984) le parole «operante sul territorio regionale» sono soppresse. 
  2. Dopo  l'ottavo  comma  dell'articolo  4  della  legge  regionale
55/1987 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Con provvedimento della Giunta regionale  sono  definiti  i
requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi   dei
laboratori di analisi.».