Art. 103 
 
       Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 55/1987 
 
  1. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 e'
sostituito dal seguente: 
  «3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da un minimo di  euro  3.000,00  fino  a  un  massimo  di  euro
30.000,00 chiunque eserciti laboratori privati di analisi  mediche  a
scopo di accertamento diagnostico o punti prelievo in  assenza  delle
autorizzazioni previste dalla presente legge  o  dalla  normativa  di
settore per il tipo di attivita' svolta  oppure  in  presenza  di  un
provvedimento  di  revoca   o   sospensione   dell'autorizzazione   o
dell'accreditamento.  E'  inoltre  disposta  la  chiusura   immediata
dell'attivita'   con   provvedimento   della   struttura    regionale
competente.». 
  2. Il quarto comma dell'articolo 16 della legge  regionale  55/1987
e' sostituito dal seguente: 
  «4. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da un minimo di  euro  2.000,00  fino  a  un  massimo  di  euro
20.000,00 chi, dopo aver  ottenuto  l'autorizzazione  prevista  dagli
articoli 5 e 14: 
    a) modifica la struttura, la funzionalita', le dotazioni ed  ogni
altra  caratteristica  del  laboratorio  diagnostico  o   del   punto
prelievo; 
    b) sospende l'attivita',  senza  giusta  causa,  per  un  periodo
superiore a due mesi; 
    c) svolge l'attivita' in violazione della normativa ambientale  o
igienico sanitaria, fatta salva la speciale normativa in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    d) utilizza metodiche o procedure di  analisi  non  validate  dai
competenti organismi; 
    e) svolge  l'attivita'  sanitaria  in  difformita'  a  specifiche
disposizioni normative di settore tale da  comportare  situazioni  di
pericolo per la salute dei cittadini. 
  Alla medesima sanzione soggiace chi, in assenza  dei  requisiti  di
accreditamento, determini situazioni di pericolo per  la  salute  dei
cittadini». 
  3. Dopo il quarto comma  dell'articolo  16  della  legge  regionale
55/1987 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. L'accertamento della carenza dei requisiti autorizzativi  o
dei requisiti di accreditamento  tali  da  comportare  situazioni  di
pericolo per la salute dei cittadini,  determina,  in  aggiunta  alle
sanzioni di cui al comma 4, la diffida ad  ottemperare  ai  requisiti
medesimi con contestuale e immediata sospensione  dell'autorizzazione
o dell'accreditamento per un periodo minimo di ventuno giorni fino ad
un massimo di centottanta giorni. 
  4-ter. Le violazioni delle disposizioni relative  ai  requisiti  di
autorizzazione o di accreditamento contestate alla medesima struttura
per la terza volta nel corso dell'anno solare, comportano la  diffida
ad   ottemperare   con   contestuale    e    immediata    sospensione
dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un  periodo  minimo  di
tre mesi fino ad un massimo di sei mesi. 
  4-quater. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi  o  di
accreditamento in seguito alla sospensione di cui ai  commi  4-bis  e
4-ter deve essere segnalata dall'ASL alla Regione la quale dispone la
revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.». 
  4. Il  quinto  comma  e  il  sesto  comma  dell'articolo  16  legge
regionale 55/1987 sono abrogati. 
  5. Il settimo comma dell'articolo 16 della legge regionale  55/1987
e' sostituito dal seguente: 
  «7. Le sanzioni amministrative  sono  irrogate  in  conformita'  ai
principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689
(Modifiche al sistema penale). L'accertamento delle violazioni  e  la
relativa  contestazione  spetta  ai  membri  della   Commissione   di
Vigilanza  dell'ASL  territorialmente   competente   secondo   quanto
previsto dagli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 e  dall'articolo
2, comma 1, della legge regionale 3 luglio  1996,  n.  35  (Delega  o
subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in  materia  di
igiene alimenti  e  bevande,  sostanze  destinate  all'alimentazione,
sanita'   pubblica   e   veterinaria,    disciplina    dell'attivita'
urbanistico-edilizia), nonche' da coloro che rivestono  la  qualifica
di  agente  o  di  ufficiale  di  polizia   giudiziaria,   ai   sensi
dell'articolo 57 del codice di procedura penale e muniti  di  tessera
di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981. La
contestazione   delle    violazioni    agli    interessati    avviene
immediatamente ove possibile, altrimenti mediante  notificazione  del
verbale a cura della Commissione di  Vigilanza  dell'ASL  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 14 della legge 689/1981. 
  L'autorita' a cui i soggetti accertatori fanno  rapporto  ai  sensi
dell'articolo  17  della  legge  689/1981  e  competente  ad  emanare
l'ordinanza  ingiunzione  ai  sensi  dell'articolo  18  della   legge
medesima e' il direttore  generale  dell'ASL.  I  proventi  derivanti
dall'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   sono
introitati negli appositi capitoli di  bilancio  dell'ASL  competente
che le ha irrogate, ai sensi dell'articolo 3  della  legge  regionale
35/1996.».