Art. 105 
 
       Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1992 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 2  della  legge  regionale  29  ottobre
1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di
Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private)  le  parole  «dalla
Giunta regionale» sono sostituite  dalle  seguenti  «dalla  struttura
regionale competente» e  le  parole  «Unita'  socio-sanitarie  Locali
UU.SS.LL.» sono sostituite dalle seguenti «Aziende  sanitarie  locali
(ASL)».