Art. 106 
 
       Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1992 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 3  della  legge  regionale  42/1992  le
parole  «al  Presidente  della  Giunta   regionale   e,   per   esso,
all'Assessore alla Sanita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
struttura regionale competente».