Art. 107 
 
       Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 42/1992 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4  della  legge  regionale  42/1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione e  del  medico
responsabile, il trasferimento  della  sede  operativa  principale  o
l'istituzione  di  sedi  operative  secondarie,  le  modifiche  dello
statuto e del regolamento dei soggetti  autorizzati  ai  sensi  della
presente  legge,  nonche'   la   rinuncia   all'autorizzazione   sono
comunicate alla Regione e ai Servizi di  igiene  e  sanita'  pubblica
(SISP) dell'ASL, in cui e' sita la sede  operativa  principale  degli
stessi. L'istituzione e il trasferimento di qualunque sede, legale  e
operativa  principale  o  secondaria,  sono  soggetti  a   preventiva
autorizzazione   della   struttura   regionale   competente,   previo
accertamento della  sussistenza  dei  requisiti  tecnici  e  igienico
sanitari demandato al SISP dell'ASL di riferimento.».