Art. 107 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 42/1992 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 42/1992 e' sostituito dal seguente: «1. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione e del medico responsabile, il trasferimento della sede operativa principale o l'istituzione di sedi operative secondarie, le modifiche dello statuto e del regolamento dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge, nonche' la rinuncia all'autorizzazione sono comunicate alla Regione e ai Servizi di igiene e sanita' pubblica (SISP) dell'ASL, in cui e' sita la sede operativa principale degli stessi. L'istituzione e il trasferimento di qualunque sede, legale e operativa principale o secondaria, sono soggetti a preventiva autorizzazione della struttura regionale competente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari demandato al SISP dell'ASL di riferimento.».