Art. 108 
 
       Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 42/1992 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 10 della  legge  regionale  42/1992  le
parole «al Presidente della Giunta regionale» sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla struttura regionale competente». 
  2. Al comma 2 dell'articolo 10 della  legge  regionale  42/1992  le
parole «la Giunta regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
struttura regionale competente».