Art. 109 
 
       Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 42/1992 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 11 della  legge  regionale  42/1992  e'
sostituito al seguente: 
  «1. L'esercizio dell'attivita' disciplinata dalla  legge  senza  la
prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 2  e'  assoggettato,
ferme  restando  eventuali   responsabilita'   penali,   a   sanzione
amministrativa da un minimo di euro 3.000,00 ad un  massimo  di  euro
30.000,00. La determinazione dell'importo  della  sanzione  tiene  in
considerazione la  durata  dell'attivita'  irregolare.  E',  inoltre,
disposta la chiusura immediata dell'attivita' con provvedimento della
struttura regionale competente.» 
  2. Al comma 2 dell'articolo 11 della  legge  regionale  42/1992  le
parole «da L. un milione a L. dieci milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00».