Art. 113 
 
       Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 19/2021 
 
  1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale
15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco  d'azzardo
patologico 'GAP') e' sostituita dalla seguente: 
  «b) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  e),
per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui  dieci
ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23,00
alle ore 9,30 e due ore nella fascia diurna di uscita  dalle  scuole,
dalle ore 12,30 alle ore 14,30;».