Art. 114 
 
        Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/2010 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 3 della  legge  regionale  17  febbraio
2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e'  sostituito  dal
seguente: 
  «4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere  al  momento
dell'assegnazione e della stipula della convenzione di  assegnazione,
nonche' successivamente alla stessa, fatti salvi: 
    a) il requisito di  cui  al  comma  1,  lettera  i),  nei  limiti
stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2; 
    b) il requisito di cui al comma 1,  lettera  c),  da  verificarsi
unicamente al momento  dell'assegnazione;  in  costanza  di  rapporto
locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce  causa
di decadenza la sola titolarita' di diritto di proprieta', usufrutto,
uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprieta', su un  alloggio
ubicato in qualsiasi comune del territorio  regionale  adeguato  alle
esigenze del nucleo familiare ai sensi  del  decreto  ministeriale  5
luglio 1975.».