Art. 115 
 
        Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3/2010 
 
  1. Dopo il numero 4) della lettera i) del comma 1  dell'articolo  8
della legge regionale 3/2010 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis) coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito  di
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, hanno lasciato da non  piu'
di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli,  anche  se  di
proprieta' dei medesimi coniugi o ex  coniugi  e  sono  obbligati  al
versamento  dell'assegno  di  mantenimento  dei  figli  e  non   sono
assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilita';».