Art. 116 
 
                    Modifiche all'articolo 22-bis 
                    della legge regionale 3/2010 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010  la
parola «utilmente» e' soppressa. 
  2. Al comma 4 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010  la
parola «utilmente» e' soppressa. 
  3. Al comma 8 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010  le
parole «, fino ad un massimo del 50 per  cento  dell'importo.  Per  i
soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento e'  pari  al
100 per cento» sono soppresse.