Art. 117 
 
       Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 3/2010 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 32  della  legge  regionale  3/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal presidente e
ratificato  dal  consiglio  di  amministrazione  a  soggetto   avente
comprovata esperienza nel settore,  mediante  procedura  di  evidenza
pubblica». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 32  della  legge  regionale  3/2010  e'
abrogato. 
  3. Il comma 4 dell'articolo 32  della  legge  regionale  3/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata  del
consiglio di amministrazione che lo ha nominato ai sensi del comma  2
e sino alla nomina, da parte del nuovo consiglio  di  amministrazione
del direttore generale. L'incarico  puo'  essere  revocato  con  atto
motivato  del  presidente  con  successiva  ratifica  da  parte   del
consiglio di amministrazione.».