Art. 122 
 
       Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2011 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 3  della  legge  regionale  19/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La Commissione,  nominata  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed esercita
la sua attivita' fino al rinnovo, e' composta da: 
    a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede; 
    b) un rappresentante regionale per  le  professioni  ordinistiche
dell'area economia e lavoro, designato  dagli  ordini  e  collegi  di
riferimento dell'area; 
    c) un rappresentante regionale per  le  professioni  ordinistiche
dell'area diritto e  giustizia,  designato  dagli  ordini  e  collegi
dell'area; 
    d) un rappresentante regionale per  le  professioni  ordinistiche
dell'area  sanita'  e  salute,  designato  dagli  ordini  e   collegi
dell'area; 
    e) un rappresentante regionale per  le  professioni  ordinistiche
dell'area ambiente e territorio, designato  dagli  ordini  e  collegi
dell'area; 
    f) un rappresentante regionale per  le  professioni  ordinistiche
dell'area economia e lavoro,  designato  dall'associazione  sindacale
datoriale; 
    g) un rappresentante regionale per  le  professioni  ordinistiche
dell'area diritto e giustizia, designato dall'associazione  sindacale
datoriale; 
    h) un rappresentante regionale per  le  professioni  ordinistiche
dell'area sanita' e salute, designato  dalla  associazione  sindacale
datoriale; 
    i) un rappresentante regionale per  le  professioni  ordinistiche
dell'area  ambiente   e   territorio,   designato   dall'associazione
sindacale datoriale; 
    l) il presidente regionale dell'associazione sindacale  datoriale
che assume la carica di vicepresidente.». 
  2. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2011 sono
abrogati.