Art. 123 
 
       Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 8/1984 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 33 della  legge  regionale  23  gennaio
1984,  n.  8  (Norme  concernenti  l'amministrazione   dei   beni   e
l'attivita' contrattuale della Regione) e' sostituito dal seguente: 
  «1. Tutti i contratti di cui e' parte la Regione sono stipulati con
le  modalita'  previste  dall'articolo  32,  comma  14  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).». 
  2. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge regionale 8/1984 sono
abrogati.