Art. 125 
 
                  Modifiche dell'articolo 40-quater 
                    della legge regionale 7/2001 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 40-quater della legge  regionale  11
aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono
sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti  di  legge
previsti  all'articolo  20,  comma  2,  lettera   f),   del   decreto
legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  (Riforma  dei  controlli  di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.). Il parere del Collegio e'  allegato
ai progetti di legge entro la data della loro approvazione  da  parte
dell'Assemblea consiliare. 
  2. Il parere sui progetti di legge di cui al  comma  1  esprime  un
motivato giudizio di congruita',  di  coerenza  e  di  attendibilita'
contabile delle previsioni, tenuto conto  delle  variazioni  rispetto
all'anno precedente, delle disposizioni legislative  contenute  nella
legge di stabilita'  regionale  e  sue  modifiche  e  di  ogni  altro
elemento utile  ed  indica  inoltre  le  misure  atte  ad  assicurare
l'attendibilita' delle impostazioni.». 
  2. Al comma 5 dell'articolo 40-quater della legge regionale 7/2001,
le parole «dell'atto» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  schemi
contabili allegati ai progetti di legge di cui al comma 1».