Art. 13 
 
       Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 14/2016 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge  regionale  14/2016
e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La Giunta regionale  individua  annualmente  le  iniziative
prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalita' di  cui
al comma 2,  stabilendo  specifici  criteri  e  modalita'.  Per  tali
iniziative la concessione dei contributi e' estesa anche ad attivita'
diverse da quelle di comunicazione e di promo-pubblicita' nell'ambito
di manifestazioni ed eventi di cui al  comma  1,  purche'  funzionali
alle predette finalita'.».