Art. 131 
 
                    Sostituzione dell'articolo 41 
                    della legge regionale 13/2020 
 
  1. L'articolo 41 della  legge  regionale  29  maggio  2020,  n.  13
(Interventi  di  sostegno  finanziario  e  di   semplificazione   per
contrastare l'emergenza da Covid-19) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 41 (Deroghe all'articolo 11 della legge  regionale  21  marzo
1984, n. 18). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale  in  materia  di
opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati: 
    a) dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021, i contributi in
conto capitale agli enti territoriali e alle loro  forme  associative
sono  erogati  nella  misura  del  40  per  cento  all'aggiudicazione
definitiva  dei  lavori,  di  un  ulteriore   50   per   cento   alla
presentazione dello stato di avanzamento  corrispondente  al  50  per
cento dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario,  a
presentazione del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di
regolare esecuzione, nonche' del quadro economico di tutte  le  spese
sostenute per la realizzazione dell'opera; 
    b) dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2023,  i  contributi  in
conto capitale agli enti territoriali e alle loro  forme  associative
sono erogati,  su  richiesta  del  soggetto  attuatore,  in  un'unica
soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due  fasi:  acconto
del 40 per cento del contributo a presentazione del contratto e saldo
fino  al  60  per  cento  del  contributo   a   presentazione   della
rendicontazione  finale  delle  spese   sostenute   a   seguito   del
certificato di regolare esecuzione. Per  gli  interventi  di  importo
superiore o  uguale  a  euro  200.000,00  e'  facolta'  del  soggetto
attuatore richiedere un anticipo del 10 per cento del contributo  per
la realizzazione della progettazione, un acconto del 30 per  cento  a
presentazione del contratto, un ulteriore acconto del  20  per  cento
allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori e saldo del
40 per cento o, minore  importo  necessario,  a  presentazione  della
rendicontazione  finale  delle  spese   sostenute   a   seguito   del
certificato di regolare esecuzione.».