Art. 16 
 
        Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9/2021 
 
  1. Alla  lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  2  della  legge
regionale 19 maggio 2021, n.  9  (Interventi  per  la  valorizzazione
delle strade storiche di montagna di interesse turistico,  ambientale
e paesaggistico), dopo le parole «valore culturale» e'  soppressa  la
parola «ambientale».