Art. 17 
 
        Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2021 
 
  1. L'alinea del comma  1  dell'articolo  5  della  legge  regionale
9/2021 e' sostituita dalla seguente: 
  «1. La Regione sostiene progetti  e  interventi  di  valorizzazione
effettuati  dagli  enti   proprietari,   nella   salvaguardia   delle
caratteristiche tipologiche delle  strade  storiche  di  montagna  di
interesse turistico con particolare riguardo.» 
  2. Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  5  della  legge
regionale 9/2021 dopo le parole «valore culturale»  e'  soppressa  la
parola «ambientale». 
  3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge  regionale
9/2021 e' sostituita dalla seguente: 
  «f) alla messa in sicurezza ed  al  ripristino,  finalizzato  anche
alla   omogeneizzazione,   della   segnaletica   stradale   e   della
cartellonistica  nel  pieno  rispetto   delle   norme   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e  del
suo decreto di esecuzione e di attuazione;».