Art. 19 
 
       Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 19/2015 
 
  1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 34 della  legge
regionale 3 agosto 2015, n. 19  (Riordino  del  sistema  di  gestione
delle aree protette regionali e  nuove  norme  in  materia  di  Sacri
Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009,  n.  19  «Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della  biodiversita'»)  sono
sostituite dalle seguenti: 
  «a) conservare, gestire e valorizzare il  complesso,  integrato  ed
unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico  e
culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e
possessori a seguito di specifiche convenzioni; 
  b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali,  devozionali  e
di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori  a
seguito di specifiche convenzioni; 
  c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attivita' di  ricerca
e  di  documentazione  delle  realta'  oggetto   di   tutela   e   di
valorizzazione  e  del  complessivo  sistema  di   questi   complessi
devozionali,  supportando  i  soggetti  proprietari  e  possessori  a
seguito di specifiche convenzioni;». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 34 della  legge  regionale  19/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di
gestione dei Sacri Monti stipula apposite  convenzioni  con  soggetti
pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti
e  le  modalita'  di  svolgimento  degli  stessi,  mediante  apposito
regolamento,  nonche'  le  relative  risorse  finanziarie  necessarie
all'esercizio delle attivita' volte al raggiungimento delle finalita'
previste dalla presente legge.».