Art. 20 
 
       Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/2015 
 
  1. Dopo la lettera m) del comma  1  dell'articolo  35  della  legge
regionale 19/2015 e' aggiunta la seguente: 
  «m-bis) esercizio di  attivita'  economiche  senza  la  stipula  di
apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attivita'
in modo che sia assicurata la compatibilita' con i luoghi ed i valori
immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente.».