Art. 21 
 
       Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 11/2018 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto
2018, n. 11  (Disposizioni  coordinate  in  materia  di  cultura)  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. Per il perseguimento delle finalita' di cui al  comma  2  e
nel quadro della normativa statale in materia  di  Fondazioni  lirico
sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla  Fondazione
Teatro Regio di Torino, di cui e' socio fondatore, nel  contesto  del
sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione  della
crescita sociale  e  culturale  della  collettivita'  e  ne  sostiene
l'attivita' istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli
lirici, di balletto e  concerti  in  ambito  regionale,  nazionale  e
internazionale,  di  conservazione  e  valorizzazione   del   proprio
patrimonio architettonico,  archivistico,  storico  e  culturale,  di
sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e  tecnici
e di educazione musicale della collettivita'.».