Art. 22 
 
                    Sostituzione dell'articolo 80 
                    della legge regionale 44/2000 
 
  1. L'articolo 80 della  legge  regionale  26  aprile  2000,  n.  44
(Disposizioni normative per l'attuazione del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed  agli  Enti  locali,  di  attuazione  del
decreto legislativo 112/1998») e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 80 (Competizioni sportive su strade). - 1. E' trasferito alle
province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per
l'espletamento di gare con autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,
nonche' gare atletiche, ciclistiche, con  animali  o  con  veicoli  a
trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
codice della strada).».