Art. 23 
 
                    Sostituzione dell'articolo 20 
                    della legge regionale 23/2020 
 
  1. L'articolo 20 della legge  regionale  1°  ottobre  2020,  n.  23
(Norme in materia di  promozione  e  di  impiantistica  sportiva)  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Piemonte Sport Commission). - 1. La Regione si avvale  di
Visit Piemonte Scrl, di cui all'articolo 2 della legge  regionale  11
luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia  di  organizzazione
dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in
Piemonte), per le seguenti attivita': 
    a)  favorire,  attraverso  la  collaborazione  tra   il   sistema
sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi  sportivi  con
ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte  quale  destinazione  di
turismo sportivo; 
    b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse
necessarie all'organizzazione degli eventi; 
    c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva  per
meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori; 
    d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo  delle
risorse. 
  2. Nello svolgimento delle attivita'  di  cui  al  comma  1,  Visit
Piemonte Scrl puo' utilizzare  la  denominazione  di  Piemonte  Sport
Commission.».