Art. 26 
 
                    Sostituzione dell'articolo 19 
                    della legge regionale 5/2018 
 
  1. L'articolo 19 della legge regionale  5/2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 19 (Abbattimento o ritrovamento per  caso  fortuito  o  forza
maggiore   e   disponibilita'   materiale   di    fauna    selvatica.
Riconoscimento dell'attivita' dei centri di  recupero  degli  animali
selvatici). - 1. Le province e  la  Citta'  metropolitana  di  Torino
autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e  delle
associazioni di protezione  ambientale,  centri  di  recupero,  cura,
riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in  particolare
di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a  tal
fine i centri di recupero gia'  operanti  sul  territorio  regionale,
denominati Centri  di  recupero  degli  animali  selvatici  (CRAS)  e
coordinati in rete regionale. 
  2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica  per  caso
fortuito o forza maggiore, o  viene  nella  disponibilita'  di  fauna
selvatica morta, o di parti di essa, ne da'  comunicazione  nel  piu'
breve tempo possibile al Comune di residenza o a  quello  in  cui  e'
avvenuto il fatto. 
  3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di
fauna selvatica  morta  o  parti  di  essa  provvedono  ad  assegnare
l'esemplare ad una  destinazione  di  pubblica  utilita'.  Tali  enti
provvedono, altresi', alla destinazione o smaltimento della carcassa. 
  4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC,  i
CA, le province e la Citta'  metropolitana  di  Torino  provvedono  a
destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad  un
CRAS,  se  l'animale  rinvenuto  appartiene  a  specie  protetta   e'
obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione. 
  5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli  ATC,
ai CA, alle province  o  alla  Citta'  metropolitana  di  Torino  gli
animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo. 
  6. I CRAS possono coinvolgere per le  proprie  attivita'  personale
volontario, a titolo gratuito. 
  7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e  la
Citta' metropolitana di Torino stipulano con  i  CRAS  facenti  parte
della  rete  regionale  apposita  convenzione  per  i  servizi  resi,
prevedendo relativi rimborsi economici per l'attivita'  di  recupero,
la cura e la  stabulazione  degli  animali  in  degenza.  La  Regione
sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti  parte  della
rete regionale. 
  8. La Regione provvede a  promuovere  presso  gli  enti  locali  la
possibilita' di stipulare convenzioni con i CRAS facenti parte  della
rete regionale.».