Art. 27 
 
       Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2018 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 20  della  legge  regionale  5/2018  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Citta'
metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti
dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie  venatorie
volontarie e di  cacciatori  che  abbiano  acquisito  una  formazione
specifica.». 
  2. Il comma 6 dell'articolo 20  della  legge  regionale  5/2018  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. Per le azioni di controllo  delle  specie  di  fauna  selvatica
all'interno      delle      aziende      faunistico-venatorie       e
agri-turistico-venatorie, le province e la  Citta'  metropolitana  di
Torino autorizzano il concessionario che si avvale  dei  soggetti  di
cui al comma 5.».