Art. 28 
 
       Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018 
 
  1. Dopo la lettera gg) del comma 1  dell'articolo  23  della  legge
regionale 5/2018 e' aggiunta la seguente: 
  «gg-bis) la ricerca e  la  raccolta  dei  palchi  dei  cervidi  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il  31  marzo.  La  raccolta  e'
consentita  a   far   data   dal   1°   aprile,   secondo   specifica
regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione  e
dai    concessionari    delle    aziende    faunistico-venatorie    e
agri-turistico-venatorie  e  dagli  enti  di  gestione   delle   aree
protette.».