Art. 29 
 
       Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018 
 
  1. Dopo la lettera vv) del comma 1  dell'articolo  24  della  legge
regionale 5/2018 e' inserita la seguente: 
  «vv-bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo  compreso  tra
il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a
euro 1200,00; per la raccolta nel periodo  successivo  al  31  marzo,
senza la prescritta autorizzazione, la sanzione e'  ridotta  da  euro
100,00 a euro 600,00;».