Art. 3 
 
                    Sostituzione dell'articolo 6 
                    della legge regionale 22/1995 
 
  1. L'articolo 6 della legge regionale  22/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6 (Sanzioni). - 1. La mancata comunicazione dei prezzi, delle
caratteristiche, nonche' dei  periodi  di  apertura  delle  strutture
ricettive o la comunicazione mancante di  informazioni  essenziali  o
contenente informazioni errate comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 78,00 ad euro 466,00.  Non  e'  soggetta  alla
presente sanzione la mancata comunicazione per assenza di  variazioni
informative rispetto alla precedente comunicazione che, in tal  caso,
si intende implicitamente confermata e validata. 
  2. La mancata esposizione delle tabelle  e  dei  cartellini  prezzi
nella struttura ricettiva o l'esposizione  di  tabelle  e  cartellini
contenenti  informazioni  erronee,  comporta   l'applicazione   della
sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 777,00. 
  3. L'applicazione  di  prezzi  superiori  a  quelli  comunicati  ed
esposti nelle tabelle e cartellini  prezzi,  comporta  l'applicazione
della sanzione amministrativa da euro 155,00 ad euro 777,00. 
  4. L'applicazione di prezzi  inferiori  a  quelli  praticabili,  in
violazione  delle  previsioni  dell'articolo  5,  comma  2,  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da euro  40,00  ad  euro
233,00. 
  5. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da  quelle
comunicate comporta l'applicazione della sanzione  amministrativa  da
euro 117,00 ad euro 233,00. La sanzione non e' applicata nel caso  di
meri errori materiali. 
  6.  In  caso  di  reiterata  violazione  delle  disposizioni  della
presente legge,  il  comune  puo'  procedere,  previa  diffida,  alla
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a cinque  giorni  ed
in  caso  di  ulteriore  persistenza  della  violazione,   alla   sua
cessazione. 
  7. La misura delle  sanzioni  indicate  nel  presente  articolo  e'
soggetta  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  64  della  legge
regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in  materia  di
semplificazione).».