Art. 30 
 
       Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018 
 
  1. Le lettere a) e b) del comma  2  dell'articolo  30  della  legge
regionale 5/2018 sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) la prevenzione ed il risarcimento da  parte  delle  province  e
della Citta' metropolitana di Torino dei danni arrecati  dalla  fauna
selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo  26  della
legge 157/1992 e le loro perizie; 
  b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC  e  dei  CA
dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai
sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;». 
  2. Dopo la lettera g) del comma  2  dell'articolo  30  della  legge
regionale 5/2018 e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis) contributi regionali per il sostegno delle spese  ordinarie
dei CRAS facenti parte della rete regionale.».