Art. 33 
 
       Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2019 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2019 e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. L'attivita' di vendita da asporto e consegna a domicilio e'
consentita nei limiti determinati dalla disponibilita' della  materia
prima agricola  aziendale,  nonche'  nel  rispetto  delle  condizioni
igienico-sanitarie,  di  idoneita'  dei  locali  utilizzati   e   dei
requisiti  previsti  in  materia  di  somministrazione  al   pubblico
indistinto.».