Art. 34 
 
                    Sostituzione dell'articolo 54 
                    della legge regionale 1/2019 
 
  1. L'articolo 54 della legge regionale  1/2019  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 54 (Personale dei SAA). - 1. Il personale addetto ai  Servizi
antisofisticazioni agroalimentare (SAA), dotato  della  qualifica  di
ufficiale di  polizia  giudiziaria,  e'  trasferito  nella  dotazione
organica della Regione ed  assegnato  alla  struttura  competente  in
materia di repressioni delle frodi agroalimentari. E' contestualmente
istituito, presso l'ufficio di coordinamento  previsto  dall'articolo
53, il SAA regionale cui competono le  attivita'  di  controllo  come
specificate al comma 3. 
  2. Il personale di cui al comma 1 conserva le qualifiche di  agente
o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza  ai  sensi
del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni   per   garantire   la
continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di   controllo   del
territorio. Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario
nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125. 
  3. I SAA operano in tutto il territorio  regionale  e  svolgono  le
seguenti attivita': 
    a)  controllo,  volto  alla  repressione  delle  frodi  e   delle
sofisticazioni  agroalimentari,  del  rispetto  della  normativa   di
settore   relative   all'attivita'   di   produzione,    lavorazione,
stoccaggio,  conservazione,  trasporto,  mediazione,  commercio   dei
prodotti agroalimentari, nonche' dei mezzi tecnici  di  produzione  e
lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo
produttivo agroalimentare; 
    b) prelievo, per la successiva analisi, di campioni  di  prodotti
agroalimentari e di  campioni  dei  prodotti  chimici  e  fisici  che
intervengono nella  produzione  trasformazione  e  conservazione  dei
prodotti agroalimentari; 
    c) controllo relativo all'osservanza dei  provvedimenti  adottati
dalla  Regione  previsti  all'articolo  52   e   accertamento   delle
dichiarazioni contenute nel documento consolidato di cui all'articolo
52, comma 3; 
    d) ogni altro controllo  per  il  perseguimento  delle  finalita'
individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le
attivita' dei SAA  sono  perseguite  secondo  i  regimi  sanzionatori
amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore,
compreso il regime sanzionatorio di cui al decreto-legge  27  ottobre
1986, n. 701 (Misure urgenti in  materia  di  controlli  degli  aiuti
comunitari alla  produzione  dell'olio  di  oliva),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898. 
  4. La Giunta regionale, entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  articolo,  come  sostituito  dalla
deliberazione legislativa approvata  dal  Consiglio  regionale  il  6
ottobre 2021 (Legge annuale di  riordino  dell'ordinamento  regionale
per l'anno 2021), procede all'inquadramento nei ruoli  regionali  del
personale trasferito garantendo tutte le indennita' ed il trattamento
economico gia' maturati ed in godimento presso  l'amministrazione  di
appartenenza.