Art. 36 
 
       Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 1/2019 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 65  della  legge  regionale  1/2019  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Gli enti irrigui sono: 
    a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo; 
    b) i consorzi di miglioramento fondiario; 
    c) i consorzi di irrigazione e bonifica; 
    d) le coutenze irrigue; 
    e) i consorzi di secondo grado; 
    f)  i  consorzi  concessionari  gestori  di  canali  o  di  opere
appartenenti al patrimonio regionale; 
    g) altri consorzi irrigui.».