Art. 37 
 
       Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 1/2019 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 66  della  legge  regionale  1/2019  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La Giunta regionale individua,  con  proprio  provvedimento,  i
consorzi di cui al comma 1.».