Art. 38 
 
       Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 1/2019 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 68  della  legge  regionale  1/2019  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati  con
personalita' giuridica che  possono  svolgere  in  tutto  il  proprio
comprensorio o su parte di esso,  oltre  alle  funzioni  proprie  dei
consorzi di irrigazione, anche attivita' di  bonifica  nei  territori
classificati di bonifica e costituiscono a  tale  fine  una  gestione
separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.».