Art. 39 
 
       Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 1/2019 
 
  1. Le lettere a) e b) del comma  1  dell'articolo  72  della  legge
regionale 1/2019 sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) le caratteristiche e le funzioni che gli enti  irrigui  di  cui
all'articolo 65, comma 2, devono assumere, al  termine  di  una  fase
transitoria, al fine del riconoscimento regionale; 
  b) le modalita' di riordino e  di  riconoscimento  dei  gestori  di
comprensorio  o  di  canali  e  opere  appartenenti   al   patrimonio
regionale;». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 1/2019 e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Sino al completamento della  fase  transitoria  di  cui  al
comma 1, lettera a), sono  confermati  i  riconoscimenti  degli  enti
irrigui in essere.».