Art. 40 
 
       Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 1/2019 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019 e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma  1,
lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei  termini  di  cui
all'articolo 94, comma 6, sempreche' non siano iniziate verifiche  da
parte della struttura regionale competente in  materia  vitivinicola,
delle  quali  l'autore  della  violazione  o   gli   altri   soggetti
solidalmente obbligati al  pagamento  della  sanzione  abbiano  avuto
formale conoscenza,  oppure  non  sia  gia'  stato  redatto  processo
verbale di constatazione  o  di  accertamento  d'irregolarita',  sono
ridotte: 
    a) a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma
comunque in misura non inferiore ad euro 50, qualora il  ritardo  non
superi i sessanta giorni; 
    b) a meta' della sanzione prevista in  misura  proporzionale,  ma
comunque in misura non inferiore ad euro 50.».