Art. 42 
 
       Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2021 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge  regionale
28 maggio 2021, n. 12 (Sostegno alla coltura della  canapa  «Cannabis
sativa L.» e alle relative filiere produttive)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) promuove le condizioni per la diffusione della  coltivazione  e
della trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) delle varieta'
iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle  specie  di  piante
agricole, di cui alla  direttiva  2002/53/CE  del  Consiglio  del  13
giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di  applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza);». 
  2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge  regionale
12/2021 e' abrogata. 
  3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge  regionale
12/2021 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) l'importanza delle varieta' autoctone,  delle  varieta'  adatte
alle caratteristiche dei  terreni  agricoli  piemontesi  vocati  alla
coltivazione della canapa industriale e delle nuove varieta' ottenute
da florovivaisti siti in  Piemonte,  mediante  incroci  naturali  tra
varieta' esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  coltivate  in  Piemonte  come
produzioni  a  basso   impatto   ambientale.   Tale   importanza   e'
riconosciuta  sia  in  fase  di  coltivazione  sia   negli   impieghi
successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra;».