Art. 43 
 
       Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/2021 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2  della  legge  regionale  12/2021  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente  legge  le
coltivazioni   di   canapa   che   utilizzano   esclusivamente   seme
certificato, appartenente alle varieta' di Cannabis sativa  legge  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).». 
  2. Il comma 2 dell'articolo 2  della  legge  regionale  12/2021  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La legge si applica, altresi', alle  nuove  specie  e  varieta'
vegetali risultanti  da  incroci  naturali  tra  varieta'  esistenti,
utilizzabili previa iscrizione al catalogo  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a).». 
  3. Il comma 4 dell'articolo 2  della  legge  regionale  12/2021  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Dalla canapa coltivata  esclusivamente  per  la  produzione  di
fibre  o  per  altri  usi  industriali  consentiti  dalla   normativa
dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, e'  possibile  ottenere,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge 242/2016: 
    a) alimenti derivati dalla canapa, come semi, farina ottenuta dai
semi,  olio  ottenuto  dai  semi,  impiegabili  in  ottemperanza   al
regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti
previsti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo  5  della  legge
242/2016, nonche' cosmetici prodotti in  conformita'  alle  norme  di
settore europee e nazionali; 
    b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato,  oli  o
carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali
di diversi settori, compreso quello energetico; 
    c) materiale destinato alla pratica del sovescio; 
    d) materiale organico destinato  ai  lavori  di  bioingegneria  o
prodotti utili per la bioedilizia; 
    e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica  di
siti inquinati; 
    f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative
nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; 
    g) coltivazioni destinate al florovivaismo.». 
  4. Al comma 6 dell'articolo 2 della  legge  regionale  12/2021,  le
parole «previa autorizzazione da parte del  comune  competente»  sono
soppresse.