Art. 45 
 
       Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12/2021 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 5  della  legge  regionale  12/2021  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione, in collaborazione con le universita' del  Piemonte,
gli istituti pubblici e privati di ricerca  presenti  sul  territorio
regionale, la Banca del germoplasma vegetale  della  flora  autoctona
del Piemonte  e  dei  florovivaisti  iscritti  al  RUOP,  di  cui  al
regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  26
ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante, che modifica i regolamenti  (UE)  n.  228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e abroga le direttive  69/464/CEE,  74/647/CEE,  93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove
attivita' di riproduzione del seme di canapa, nel rispetto di  quanto
disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 242/2016, al  fine  di
individuare una o piu' coltivazioni in grado di meglio  adattarsi  ai
diversi areali piemontesi.».