Art. 49 
 
             Interpretazione autentica dell'articolo 1.3 
                    della legge regionale 10/1972 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 1.3 della legge  regionale  13  ottobre
1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri  del
Consiglio e della Giunta regionali)  le  parole  «un  rimborso  spese
complessivo mensile di esercizio  del  mandato»  sono  autenticamente
interpretate nel  senso  che  gli  emolumenti  erogati  a  titolo  di
rimborso spese in favore dei componenti la Giunta regionale, anche se
non  facenti  parte  del  Consiglio,   non   concorrono,   ai   sensi
dell'articolo 52, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo
unico delle imposte  sui  redditi)  a  formare  il  reddito,  purche'
l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti  dagli
organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.