Art. 5 
 
                    Sostituzione dell'articolo 1 
                    della legge regionale 36/2000 
 
  1. L'articolo  1  della  legge  regionale  7  aprile  2000,  n.  36
(Riconoscimento e valorizzazione  delle  associazioni  pro  loco)  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Finalita'). - 1. La  Regione  riconosce  e  promuove,  nel
contesto dell'organizzazione e  della  programmazione  turistica  del
Piemonte, le pro loco come  associazioni  di  natura  privatistica  e
senza  scopo  di  lucro  con  finalita'  di  promozione  sociale,  di
valorizzazione delle realta' e  delle  potenzialita'  naturalistiche,
culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche  delle  localita'
su cui insistono, avvalendosi in modo  prevalente  dell'attivita'  di
volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli  enti
associati.».