Art. 50 
 
                  Sostituzione dell'articolo 3-bis 
                    della legge regionale 20/1981 
 
  1. L'articolo 3-bis della legge regionale  8  giugno  1981,  n.  20
(Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3-bis (Contratti a tempo determinato). -  1.  Il  trattamento
economico onnicomprensivo del personale di cui all'articolo 3,  comma
1, assunto con contratto a tempo determinato di  diritto  privato,  a
tempo pieno o parziale, e' stabilito dal Presidente del gruppo o  dal
singolo componente del gruppo misto  tenendo  conto  dei  trattamenti
tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del
trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva  per
il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste.».