Art. 51 
Misure attuative per  la  definizione  della  capacita'  assunzionale
  della Regione in base alla sostenibilita' finanziaria 
 
  1. Al  fine  di  dare  attuazione  all'articolo  33,  comma  1  del
decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di  crescita
economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di  crisi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  la
Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta
regionale e  del  Consiglio  regionale  come,  allo  stato,  definita
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione,
del 3 settembre 2019. 
  2. A  partire  dall'annualita'  2021,  i  limiti  della  spesa  del
personale, ai fini di procedere ad assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato in  coerenza  con  i  rispettivi  piani  triennali  dei
fabbisogni di  personale,  applicabili  rispettivamente  alla  Giunta
regionale e al Consiglio regionale  sono  determinati  ripartendo  la
spesa massima complessiva determinata  in  applicazione  del  decreto
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  per  la
pubblica amministrazione, di cui al comma 1, in misura  proporzionale
alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto
della  gestione  approvato;  la  Giunta  regionale  ed  il  Consiglio
regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento
ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018. 
  3. L'Ufficio di presidenza del  Consiglio  regionale  e  la  Giunta
regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme  di
riparto per il rispettivo utilizzo della capacita' assunzionale della
Regione, fermo restando il  rispetto  del  limite  di  spesa  massima
complessiva come determinata ai sensi del comma 2.