Art. 52 
 
       Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2016 
 
  1. Dopo il  comma  7  dell'articolo  1  della  legge  regionale  17
novembre  2016,  n.  23  (Disciplina  delle   attivita'   estrattive:
disposizioni in materia di cave) e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Sono  soggetti  alla  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA) da presentare alla Citta' metropolitana di Torino  o
alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica
agraria   e   di   miglioramento   fondiario   che    prevedono    la
commercializzazione o il conferimento al di fuori  di  propri  fondi,
per  volumi  di  scavo  calcolati  dalle  sezioni  di  progetto   per
l'intervento  complessivo  svolto  in  unica   soluzione,   inferiori
contemporaneamente alle seguenti soglie: 
    a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per  ettaro  di
superficie  dei  terreni  interessati   dagli   interventi,   qualora
l'asportazione sia  per  ricavare  aggregati  per  le  costruzioni  e
infrastrutture, o per materiali industriali; 
    b) seimila metri cubi totali e duecento metri  cubi  per  ettaro,
qualora l'asportazione sia per ricavare materiali  lapidei  destinati
quali pietre ornamentali. 
  Nel caso in  cui  l'attivita'  oggetto  di  SCIA  sia  condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o  pareri  di
altri uffici e amministrazioni, ovvero  all'esecuzione  di  verifiche
preventive, si applica  l'articolo  19  bis,  comma  3,  della  legge
241/1990.». 
  2. Al termine del comma 8 dell'articolo  1  della  legge  regionale
23/2016 sono aggiunte le seguenti parole: «, purche' i volumi scavati
siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7-bis.». 
  3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della  legge  regionale  23/2016
sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello
stato fisico del suolo e del sottosuolo,  che  non  sono  finalizzati
alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che  rientrano  nella
definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della  Repubblica
13  giugno  2017,  n.  120   (Regolamento   recante   la   disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da  scavo,  ai  sensi
dell'articolo  8  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164)
e prevedono la commercializzazione  di  materiali  appartenenti  alla
seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio  decreto  1443/1927
al di sopra della  soglia  di  seimila  metri  cubi  calcolati  dalle
sezioni  di  progetto  per   l'intervento   complessivo,   non   sono
assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente
legge,  bensi'  a  una  comunicazione  alla  regione,   alla   Citta'
metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente
competente da trasmettere  in  via  telematica  contestualmente  alla
trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del  decreto
del Presidente della repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui
agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per  questi  progetti
e' dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione  di  cui
all'articolo 26. 
  8-ter. Per gli scavi  dei  cantieri  di  piccole  dimensioni,  come
definiti  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  t)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 120/2017,  la  comunicazione  di  cui  al
comma 8-bis non e' richiesta e non e' dovuto il pagamento  dell'onere
del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.».